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STALKING: atti persecutori

Art. 612 bis Cp

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Ammontano a decine di migliaia le denunce per stalking dal momento dell’introduzione della specifica norma nel 2009, che attualmente punisce gli atti persecutori con pena da 6 mesi a 6 anni e mezzo di reclusione.

 

Di solito le condotte illecite vengono perpetrate mediante continue telefonate, messaggi (telefonici, WhatsApp, Facebook), lettere, e-mail, biglietti, appostamenti, ossessivi pedinamenti ed altre modalità.

 

Il fenomeno abitualmente genera nelle vittime un forte senso di oppressione e una perdita della propria autodeterminazione. Questo a volte le induce ad astenersi dal denunciare gli atti persecutori subiti, che invece costituisce l’unico modo efficace per difendersi da questi abusi.

 

Si tratta infatti di un reato procedibile a querela (ossia mediante la denuncia dei fatti da parte della persona offesa), che può essere proposta entro sei 6 mesi. La querela diviene "irrevocabile" in presenza di gravi minacce ripetute, ad esempio con armi.

 

Va detto che il confine tra stalking e comportamenti invadenti, risentiti o semplici manifestazioni di gelosia è talvolta molto sottile, onde non è inconsueto assistere ad accuse che debordano dall’alveo del reato, in quanto strumentali al raggiungimento di altri fini del denunciante, con la conseguenza che l’accusato si trova ingiustamente costretto a difendersi nell'ambito di un procedimento penale.

 

L’accertamento di atti persecutori particolarmente gravi, talvolta implica l’applicazione di misure cautelari nei confronti del soggetto incolpato degli stessi, come il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.

 

Fondamentale, in casi come questi, è l'assistenza di un avvocato penalista dotato di esperienza, sensibilità ed equilibrio, sia nella difesa dell'incolpato che nell'assistenza della vittima.

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