Responsabilità penale del direttore dei lavori
- Raffaele Bergaglio
- 4 gen 2022
- Tempo di lettura: 1 min
Aggiornamento: 20 mag 2022
In materia edilizia grava sul direttore di lavori una posizione di garanzia in merito alla regolare esecuzione dei lavori. Di conseguenza questi potrà andare esente da responsabilità penale soltanto ottemperando agli obblighi previsti dall'art. 29, DPR 380/01: comunicare le violazioni accertate; rinunciare, in caso di totale difformità o variazione essenziale, all'incarico ricevuto (v. p. es. Cass.Pen.3, 10.12.05, n. 4328).
Infatti sussiste a carico del direttore dei lavori un onere di vigilanza costante e quotidiano sulla corretta esecuzione dei lavori. Egli, oltre ad essere il referente del committente per gli aspetti di carattere tecnico, assume anche la funzione di garante nei confronti del Comune dell'osservanza e del rispetto dei contenuti dei titoli abilitativi all'esecuzione dei lavori (Cass.Pen. sez. III, 17.6.10, n. 34602).
Tale posizione di garanzia può comportare la responsabilità penale del direttore dei lavori anche in caso di verificazione di infortuni (lesioni ed omicidio colposo).
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