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Immagine del redattoreRaffaele Bergaglio

L'elemento soggettivo della bancarotta patrimoniale dell'imprenditore

Nella bancarotta fraudolenta distrattiva o dissipativa l'elemento soggettivo è costituito dal dolo generico. Esso consiste nella volontà di dare al patrimonio d'impresa una destinazione diversa da quella di garanzia delle obbligazioni assunte.

La giurisprudenza più recente non ritiene necessaria la rappresentazione dello stato di difficoltà dell'impresa. Al contrario, la dottrina lo richiede. Se le condotte distrattive avvengono dopo il fallimento, questo deve essere conosciuto dal soggetto, come normalmente avviene. In ogni caso, è sufficiente che questi sia al corrente di solleciti di pagamento, decreti ingiuntivi ecc..

Uno dei criteri utilizzati per distinguere la volontarietà dell'operazione da mere erronee determinazioni imprenditoriali è quello della congruità temporale tra l'atto di disposizione patrimoniale e lo stato di insolvenza.

É richiesto, invece, il dolo specifico, per il caso della esposizione di passività inesistenti, le quali devono avere lo scopo di recare pregiudizio ai creditori.

Il dolo specifico è richiesto anche nella bancarotta documentale: la distruzione o alterazione delle scritture contabili deve avere la finalità di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o, in alternativa, quella di recare pregiudizio ai creditori.

Anche nella bancarotta consistente in pagamenti preferenziali è richiesto il dolo specifico. In questo caso esso consiste nello scopo di favorire uno o più creditori a danno degli altri. La consapevolezza che un pagamento limiti il soddisfacimento di altri creditori non implica automaticamente una volontà di favorire taluno, in quanto l'imprenditore potrebbe agire per cercare di fuoriuscire dalla situazione di crisi per poi provvedere al pagamento di tutti.

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