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Immagine del redattoreRaffaele Bergaglio

Contraffazione di marchi e brevetti e commercializzazione di prodotti contraffatti

Aggiornamento: 20 mag 2022

La contraffazione e la vendita di beni contraffatti lede sia la fiducia dei consumatori che gli interessi economici dei produttori.

L'art. 473 c. 1 Cp punisce con reclusione da 6 mesi a 3 anni e multa da 2.500 a 25.000 € chiunque contraffà marchi (registrati) oppure, senza essere concorso nella contraffazione, fa uso degli stessi.

Si ha contraffazione quando il marchio viene riprodotto nei suoi elementi essenziali, in modo da ingenerare confusione con quello originale, quantomeno a prima vista.

L'art. 473 c. 2 sanziona con reclusione da 1 a 4 anni e multa da 3.500 a 35.000 € chiunque contraffà brevetti, disegni o modelli industriali oppure, senza essere concorso nella contraffazione, ne fa uso. Secondo l'opinione prevalente la norma sanziona la contraffazione di quanto brevettato e non l'attestazione di brevetto.

Colui che senza aver partecipato alla contraffazione, al fine di trarne profitto, importa dall'estero prodotti con marchi contraffatti è punito a norma dell'art. 474 Cp con le stesse pene.

L'art. 474 c. 2 Cp punisce con reclusione fino a 2 anni e multa fino a 20.000 € la mera detenzione finalizzata alla vendita, la messa in vendita o in circolazione del prodotto contraffatto, al fine di trarne profitto.

La differenza dal reato di cui all'art. 517 Cp, che punisce la vendita di prodotti industriali con segni mendaci è molto sottile: quest'ultimo si verifica solo nell'ipotesi di consegna di prodotti contraffatti ad un compratore che abbia chiesto prodotti originali.

Nell'ipotesi, molto frequente, in cui la commercializzazione dei prodotti avvenga dopo un acquisto consapevole della contraffazione, si configura anche il reato di ricettazione (art. 648 Cp), punito con pene da 2 a 8 anni.

Ciò nonostante il mercato di questo genere di prodotti non soffre crisi.

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