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BANCAROTTA FRAUDOLENTA

Artt. 216 ss. R.D. 267/42 (L.fall.)

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La bancarotta fraudolenta, tra i reati fallimentari, è quello più frequentemente contestato. Essa tendenzialmente consiste in un'attività di dissimulazione delle disponibilità economiche reali dell'impresa, oppure in attività di destabilizzazione del patrimonio, in danno dei creditori (o di parte di essi) e dell'impresa stessa.

 

La bancarotta si può manifestare in varie forme previste dagli artt. 216 e 223 L.fall.. E' ascrivibile all'imprenditore commerciale dichiarato fallito oppure agli amministratori, ai direttori generali, ai sindaci e ai liquidatori di società fallite.

 

In casi particolari, il reato può essere contestato in regime di concorso anche a soggetti diversi come l'amministratore di fatto e a concorrenti esterni, come consulenti commerciali, legali, contabili, fiscali ecc.

 

L'oggetto materiale della bancarotta è il patrimonio dell'impresa, il quale costituisce garanzia per i creditori.

 

La bancarotta fraudolenta patrimoniale consiste nella distrazione, distruzione o occultamento dei beni d'impresa assistita dal dolo generico ovvero nella esposizione di passività inesistenti allo scopo di recare pregiudizio ai creditori (art. 216 c. 1, n. 1, L.fall.).

 

La bancarotta fraudolenta documentale, invece, si concretizza nella sottrazione, distruzione, falsificazione dei libri contabili, con lo scopo di procurare a se o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori (art. 216 c. 1, n. 2, L.fall).

 

Vi è poi la bancarotta fraudolenta preferenziale che consiste nel pagamento di creditori in modo preferenziale rispetto agli altri, allo scopo specifico di favorirli (art. 216 c. 3, l.fall.).

 

La bancarotta può essere consumata anche tramite il cagionamento del dissesto mediante falsi in bilancio ed altri reati tipici degli amministratori (art. 223, c. 2, n. 1, L.fall.) oppure attraverso il cagionamento del fallimento con dolo o per effetto di altre operazioni dolose (art. 223, c. 2, n. 2, L.fall.). Quest'ultimo delitto talvolta viene contestato in maniera quasi oggettiva, tanto da lasciar dubitare della costituzionalità della norma o, più precisamente, dell'interpretazione che ne dà la giurisprudenza.

 

Oltre alla bancarotta fraudolenta esistono altri reati fallimentari, quali la bancarotta semplice, il ricorso abusivo al credito ed altri delitti ancora.

 

Si tratta di reati strutturalmente complessi, sicché, nella maggior parte dei casi, i capi d'imputazione sono assai articolati.

 

Per difendersi dalla bancarotta e dagli altri reati fallimentari è necessario incaricare un avvocato penalista abituato a trattare la materia, in grado di consigliarvi al meglio e, se del caso, di interagire con i vari soggetti aziendali nonché con commercialisti, revisori, avvocati civilisti, consulenti, ecc.

Approfondimenti sulla bancarotta fraudolenta

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